Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.1092,   nonche'
dell'art.10, comma 3, del medesimo  testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
                 intercettazioni di conversazioni o 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le  parole  «alle  operazioni  di  intercettazione
relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo  il  31  dicembre
2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  procedimenti   penali
iscritti dopo il ((30 aprile 2020))»; 
    2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((1° maggio 2020))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.  9  (Disposizione   transitoria).   -   1.   Le
          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si
          applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile
          2020. 
                2. La  disposizione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera b), acquista efficacia a decorrere  dal  1°  maggio
          2020.